venerdì 13 marzo 2009

Il legislatore: DDL C 2195 - intervista per Periodico Italiano

Riporto integralmente l'intervista che ho rilasciato per Periodico Italiano in merito al Disegno di legge dell'Onorevole Gabriella Carlucci C 2195, "Internet territorio della libertà, dei diritti e dei doveri".

1) quali sono i punti deboli della proposta DDL dell’onorevole Carlucci?

“Internet territorio della libertà, dei diritti e dei doveri”.

Un titolo altisonante per un disegno di legge di 4 articoli che nelle intenzioni dichiarate dall’Onorevole Carlucci prende le mosse dall’esigenza di contrastare un tema molto avvertito da ogni singolo cittadino, sia esso cittadino digitale o più semplicemente cittadino della società civile: la pedopornografia.

Una felice intuizione, dunque, quella di porre alla base di un disegno di legge siffatto una motivazione che certamente scuote tutti. Un tema non solo sentito, ma al quale ognuno di noi vorrebbe porre rimedio nel modo migliore possibile.

Peccato che, a parte ogni considerazione sui contenuti, tutto il disegno di legge si basa interamente su un presupposto debole, non ricollegabile all’oggetto da cui prende le mosse, e che, di conseguenza, inficia tutto il resto della proposta: “la totale anarchia di internet”. (Relazione Introduttiva al Ddl, quarto capoverso)

So di ripetere quanto già detto da altri affermando che è fin dalle prime battute di questa sorta di messa in scena (ogni riferimento a persone ed azioni non è del tutto casuale) che si denota la mancanza di conoscenza della rete … e non solo!

Sono anni ormai che gli operatori del settore, con questo intendendo non solo i giuristi ma anche gli stessi fruitori della rete, specie dopo l’avvento del Web 2.0, hanno preso coscienza che una regolamentazione della rete, sia pure perfettibile, già esiste.

Internet ha posto alla collettività quesiti nuovi (ma non solo nuovi) risolvibili a volte con regole vecchie, chiedendo alle stesse di “modellarsi” sulle nuove esigenze. Altre volte ha posto quesiti nuovi meno immediatamente e mediatamente risolvibili, che non c’è dubbio richiedano un intervento diverso, anche da parte del nostro legislatore.

Sorrido alla parola legislatore.

E’ probabile che chi ha fatto i miei studi (ma non solo) almeno una volta si sia immaginato “il Legislatore” come un omone enorme, con una toga con pelliccia di quelle che ogni tanto si vedono nei film, con una bilancia alle spalle ed un martello sulla scrivania …

Gabriella Carlucci il legislatore … (per quanto pare che non sia lei ad aver partorito il DDL)

L’errore di fondo di ciò che sta emergendo dalle diverse proposte di regolamentazione della rete internet, tra cui si inserisce il DDL C 2195, risiede nella (quasi) totale non conoscenza del mezzo e nella (quasi) totale non conoscenza delle regole, delle leggi e delle disposizioni già esistenti. O, peggio ancora, nella strumentalizzazione e interpretazione opportunistica che si opera delle stesse.

Emblematico, nel DDL di cui discutiamo, è il riferimento ai diritti fondamentali della persona. Che per carità, in una proposta di legge che prende le mosse dalla tutela dei minori da un crimine orribile come quello della pedopornografia ha certo la sua ragion d’essere.

Un po’ meno comprensibile è invece il riferimento ai “diritti fondamentali delle imprese” contenuto nella relazione introduttiva, posto che le imprese abbiamo “diritti fondamentali” (sì, magari la tutela della concorrenza, ma cosa centrebbe con la pedopornografia?).

2) A suo avviso da questa proposta di legge la rete ne uscirebbe arricchita di nuovo valore?

Sembrerebbe una domanda semplice, a cui sarebbe sufficiente una risposta secca.

La risposta? NO!

L’innovazione è l’unica cosa in grado di dare nuovo valore alla rete.

Forse mi ripeto, ma oggi “innovare” per me significa implementare. E con “implementazione” si deve intendere l’innovazione delle fasi intermedie di un processo, tenendo fermi punti cardine fondamentali.

Questo, ovviamente, vale anche per la legge. In questo caso il “cardine” è e deve essere costituito dai diritti fondamentali, quelli fissati nella nostra Carta Costituzionale. Tutti quelli fissati nella Costituzione, che andrebbero letti in combinato fra loro per una efficace, efficiente e vera tutela di tutti valori ad ampio spettro … così come sono stati concepiti dalla Costituente.

3) che importanza ha il diritto d’autore in internet?

Più che sull’importanza del diritto d’autore in internet sarebbe opportuno affrontare un discorso sull’importanza del diritto d’autore nella società contemporanea, ma il discorso diventerebbe troppo esteso.

La domanda, per quanto ampia, è ben posta. Quantomeno per l’enfasi sul diritto d’autore.

Il diritto d’autore in quanto tale ha un’importanza che non viene messa in discussione pressoché da nessuno, neanche in Internet, quantomeno per quanto riguarda il diritto ad essere riconosciuti autori dell’opera e gli altri diritti c.d. morali ad esso collegati.

Non lo stesso per i diritti patrimoniali.

Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, si discute dell’importanza del copyright, intendendo con questo i diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, i cosiddetti diritti esclusivi attinenti alla sfera dell’autonomia privata che sono nella disponibilità degli aventi diritto.

Al contrario dei diritti morali, quantomeno nel nostro ordinamento, i diritti d’autore patrimoniali sono trasferibili … e “rinunciabili”.

Rinunciabili … Tale “rinunciabilità” ha dato luogo, ad esempio, alla nascita di movimenti “anti-copyright”, che credono nella libera e gratuita diffusione dell’arte, negando l’importanza e la valenza del copyright. Indirizzo che può sembrare utopistico, ma che ha i suoi sostenitori.

Tornando all’importanza del diritto d’autore, è innegabile che tali movimenti (anche più moderati rispetto all’anti-copyright, come quelli che sostengono i nuovi tipi di licenza, le licenze c.d. libere) prendano forma a partire dall’analisi della diversità del momento storico che ha determinato la nascita del copyright. E internet è certamente causa, una delle cause, di queste riflessioni.

Le nuove tecnologie hanno messo in crisi i vecchi sistemi di creazione e di distribuzione delle opere dell’ingegno, con la nascita di due modelli di opere, impensabili ai tempi della compilazione delle prime leggi sul Diritto d’Autore: le opere digitalizzate, cioè quelle opere nate su supporti classici e “tradotte” su supporti digitali, e le opere digitali vere e proprie.

E ancora, le nuove tecnologie, assieme ad internet che le attraversa, hanno causato alcune cesure fondamentali al modello classico basato sulla distribuzione punto – massa, in cui la distribuzione delle opere, dalla loro nascita, dipendeva da un unico soggetto, o da diversi soggetti cui spettava singolarmente la realizzazione (non dell’opera, che era ed è sempre dell’autore, ma della sua “forma d’espressione” qualora questa prevedesse particolari accorgimenti tecnici. Si pensi a un vinile - art. 1 l. 633/41), la duplicazione e la messa in circolazione dell’opera dell’ingegno.

L’opera può infatti oggi essere riprodotta infinitamente, in ogni tempo e in ogni luogo … da chiunque e in modo pressoché perfetto a costi decisamente inferiori rispetto al passato!

Un enorme vantaggio per gli autori, che potenzialmente possono fare a meno di ogni genere di intermediario.

Perciò, più che importanza del diritto d’autore in internet, io parlerei di importanza di internet per il diritto d’autore.

4) viene tutelato con questo disegno di legge?

La parte del Ddl che si occupa esplicitamente del diritto d’autore è il comma IV dell’articolo due.

Nella disposizione sistematica di una legge un comma di un articolo lo si potrebbe intendere come un lemma di un teorema, rappresentato appunto dall’articolo, che però, al contrario di quello che avviene in matematica, viene posto come fatto successivo nell’esposizione del teorema stesso.

Posto che proprio l’articolo due, a detta stessa dell’autrice (o dell’autore?) della proposta, costituisce il principio cardine del provvedimento (Relazione introduttiva al Ddl), ritengo che venga ancora una volta dimostrata non solo la scarsa conoscenza delle dinamiche di internet e delle sue regole tecniche, ma anche la scarsa conoscenza della legge stessa a cui si fa riferimento.

Come si potrebbe combinare il comma uno dell’articolo: “E’ fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima” con il comma IV, che apparentemente nulla aggiunge di diverso alle disposizioni già esistenti recitando: “In relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del diritto d’autore, dei diritti connessi e dei sistemi ad accesso condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni”?

A parte tutte le considerazioni ed obbiezioni di natura tecnica che si potrebbero opporre, su cui autorevoli voci come quella di Daniele Minotti, Stefano Quintarelli, Guido Scorza hanno già avuto modo di esprimersi, e a parte anche l’inutilità in particolare del comma IV di questa disposizione, come la mettiamo, ad esempio, con l’articolo 21 l. 633/41 che riconosce il diritto all’anonimato, e che rientrando tra i diritti morali dell’autore è un diritto della personalità, tutelato quindi come diritto fondamentale della persona?

L’opera anonima non è una violazione per la l. 633/41. Anzi, la legge 633/41 si preoccupa di tutelare anche l’autore dell’opera anonima!

Per cui, anche volendo, non rientra nell’inutile previsione del comma IV.

Però l’opera anonima viola il disposto del comma uno dell’art. 2 DDL C 2195 che “introduce il principio cardine del provvedimento”: la lotta alla pubblicazione in forma anonima e clandestina di qualsivoglia contenuto (Relazione Introduttiva)

Senza volerci spingere a considerare (ulteriori) violazioni dei diritti fondamentali che questa proposta di legge potrebbe comportare, così come concepita implica quasi sicuramente la negazione di due fondamentali e legittime conquiste che l’autore di qualsiasi opera deve alle nuove tecnologie: il diritto all’anonimato sull’opera digitale e/o la gestione individuale delle sue opere

5) cosa manca completamente in questo disegno di legge dell’on. Carlucci che invece andrebbe considerato?

Cosa manca in un disegno di legge inutile?

6) crede che si potrà arrivare davvero a un controllo della rete che sia rispettosa del diritto di esprimere la propria opinione ?

Il diritto di esprimere la propria opinione è una delle libertà fondamentali, riconosciuto e tutelato dal nostro ordinamento come interesse di rango superiore rispetto a quelli tutelati dalla legge. (art. 21 Cost.)

Anni di storia, di lotte sociali, hanno portato a conquiste impensabili ai tempi degli scontri.

La libertà di stampa non è sempre stata tale, anzi. E non stiamo parlando di mille anni fa, ma di meno di un secolo fa.

La c.d. stampa clandestina è stata contrastata dalla legge (in senso lato) in ogni modo, portando a conflitti anche molto violenti, di cui la nostra società porta ancora non solo il ricordo indelebile, ma anche i segni.

La parola “controllo”che lei usa in questa sua ultima domanda stride troppo con la libertà fondamento del diritto di esprimere la propria opinione.

Spero di non essere tra i pochi (idealisti?) che credono nello sviluppo, nell’innovazione, nelle persone … e nella rete.

E’ sicuramente auspicabile una maggiore consapevolezza del legislatore anche sulle problematiche “più pratiche” rilevate dalle nuove tecnologie…

I corsi di formazione alla Camera e al Senato sono sicuramente un buon punto di partenza.

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